IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e in particolare l'art. 5; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996; Considerata la necessita' di un coordinamento della politica per la ricerca scientifica e l'innovazione, anche per assicurare il necessario collegamento con il sistema produttivo e con il mondo del lavoro; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Comitato di Ministri per le politiche della ricerca e dell'innovazione tecnologica, con il compito di esaminare, in via preliminare, le questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' di Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri. 2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, e' composto dai Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dei trasporti, delle risorse agricole. 3. Alle riunioni del Comitato sono invitati, anche su loro richiesta, altri Ministri, quando vengono trattate questioni riguardanti settori di rispettiva competenza. 4. Partecipano alle riunioni il Sottosegretario di Stato delegato ai sensi dell'art. 2 e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.