IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri" e in particolare l'art. 5;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica";
  Visto  l'accordo  per  il  lavoro  sottoscritto dal Governo e dalle
parti sociali il 24 settembre 1996;
  Considerata la necessita' di un coordinamento della politica per la
ricerca  scientifica  e  l'innovazione,  anche  per   assicurare   il
necessario  collegamento con il sistema produttivo e con il mondo del
lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2, lettera h), della legge 23 agosto
1988, n. 400, un Comitato di Ministri per le politiche della  ricerca
e  dell'innovazione  tecnologica, con il compito di esaminare, in via
preliminare, le questioni di comune competenza, di  esprimere  parere
su  direttive  dell'attivita'  di  Governo e su problemi di rilevante
importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  Comitato,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o  da un Ministro da lui delegato, e' composto dai Ministri
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  degli
affari   esteri,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita',  dei
trasporti, delle risorse agricole.
  3.  Alle  riunioni  del  Comitato  sono  invitati,  anche  su  loro
richiesta,  altri  Ministri,  quando   vengono   trattate   questioni
riguardanti settori di rispettiva competenza.
  4.  Partecipano  alle riunioni il Sottosegretario di Stato delegato
ai sensi dell'art. 2 e il Segretario generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.